| organigramma | deontologia | statuto | condominio |
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e-mail:
sesamo@asppi.it
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TITOLO I° Costituzione – Scopi – Associazioni aderenti |
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| ART. 1 |
1.1 È costituita l'Associazione con sigla SESAMO, ente non commerciale.
1.2 SESAMO è una libera associazione apartitica, apolitica e senza scopo di lucro.
1.3 SESAMO aderisce all'ASPPI (Associazione Sindacale Piccoli Proprietari Immobiliari).
1.4 SESAMO nell'ambito della propria attività istituzionale per gli scopi e i fini di cui all'art. 2, collabora con ASPPI, per le iniziative e le attività di tipo sindacale e associativo, per la valorizzazione di entrambe le associazioni. |
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| ART. 2 |
2.1 Scopi di SESAMO sono:
riunire ed organizzare tutti coloro che esercitano a carattere continuativo e professionale l'attività d'amministratore di beni immobili
2.2 Promuovere, favorire e coordinare tutte le iniziative interessanti la professione nel campo culturale, previdenziale, assistenziale e associativo conformemente ai principi delle direttive C.E.E., in modo particolare alla direttiva 92/51 del 18 giugno 1992;
2.3 Offrirsi come punto di riferimento delle Istituzioni legislative ed esecutive
2.4 Stabilire collegamenti con altre Associazioni di Amministratori Immobiliari operanti in ambito nazionale, comunitario ed extracomunitario
2.5 Promuovere e/o partecipare alla gestione d'organismi didattici anche a livello universitario
2.6 Curare in proprio od attraverso terzi, pubblicazioni anche periodiche e notiziari
2.7 Istituire uno speciale elenco per giovani praticanti ed uno per gli aspiranti Soci
2.8 Promuovere l'assistenza previdenziale per gli amministratori in ogni forma utile, inclusa l'adesione ad istituti gi à esistenti;
2.9 Costituire un fondo di garanzia fidejussoria a tutela dell'utenza dei servizi professionali resi |
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TITOLO II°
Associati - Diritti e Doveri |
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| ART. 3 |
3.1 L'iscrizione a SESAMO deve essere richiesta con apposita modulistica all'Organo associativo Provinciale competente
3.2 Per ottenere l'iscrizione il richiedente deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) essere maggiorenne d'et à ;
b) essere cittadino italiano o d'altro stato della Comunit à Europea residente stabilmente in Italia;
c) godere dei diritti civili e non avere riportato condanne contro il patrimonio;
d) avere conseguito il diploma di scuola secondaria superiore;
e) aver sostenuto con esito positivo davanti ad una Commissione nominata dal Consiglio Regionale, un colloquio di idoneità tecnico - giuridica basato su programma unico nazionale;
f) essere in possesso della partita IVA.
3.3 È motivo d'incompatibilità essere iscritti ad altre associazioni d'amministratori di condomini ed immobili o in generale d'organismi che, seppure parzialmente, perseguono gli stessi scopi di SESAMO, tranne quanto previsto al comma seguente 3.4;
3.4 Gli associati e i Dirigenti di SESAMO possono essere iscritti all'ASPPI e partecipare ai relativi Organi Dirigenti, tranne nei casi in cui il presente statuto prevede incompatibilità di carica.
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| ART.4 |
4 L'associato è tenuto ad osservare tutte le norme del presente Statuto e del Regolamento di attuazione di cui all'art. 15 comma 4, lettera f, nonché tutte le deliberazioni dei competenti organi associativi. In caso di violazione l'associato sarà deferito al Collegio Disciplinare competente. |
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| ART. 5 |
5.1 La Direzione Nazionale con la maggioranza dei quattro quinti dei componenti, pu ò nominare soci onorari coloro che svolgano un'attività , a favore di SESAMO, particolarmente meritoria.
5.2 I soci onorari sono esentati dai versamenti di qualsiasi contributo associativo e non hanno diritto di voto. |
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| ART. 6 |
Contributi associativi
6.1 Il contributo associativo è annuale. La sua entità è determinata entro il 30 novembre dell'anno precedente dalla Direzione Nazionale, dovrà essere versato all'amministratore Provinciale all'atto dell'iscrizione e, per gli anni successivi, entro il mese di marzo.
6.2 In caso di ritardato pagamento della quota associativa dopo il 31 marzo di ogni anno, viene applicata una penale per ogni mese di ritardo o frazione di mese fino ai termini del succ. art. 7 lettera b, che sarà determinata dalla Direzione Nazionale o dal regolamento.
6.3 Il Presidente Provinciale, provveder à ad inviare all'amministrazione Nazionale ed a quella Regionale i rispettivi contributi di competenza delle stesse entro i termini fissati dalla Direzione Nazionale o dal regolamento, se da questo previsti.
6.4 I Presidenti Regionali hanno l'incarico di verificare gli adempimenti di cui al precedente comma
6.5 La violazione di tali adempimenti comporterà la sospensione dei Presidente Provinciale.
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| ART. 7 |
7 La qualità di associato si perde nei seguenti casi:
a) perdita anche di uno solo dei requisiti indicati all'art. 3.2 lettere b, c, f;
b) morosità nel pagamento dei contributi associativi al 31 dicembre d'ogni anno;
c) espulsione;
d) dimissioni;
e) decesso. |
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| ART. 8 |
8 L'Associazione è organizzata in tre, livelli:
a) Nazionale
b) Regionale
c) Provinciale |
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| ART. 9 |
9 Organi dell'Associazione Nazionale sono:
a) il Congresso Nazionale
b) la Direzione Nazionale
c) la Giunta Esecutiva Nazionale
d) il Collegio Nazionale dei Probiviri
e) il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti
f) la Consulta Nazionale |
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| ART. 10 |
10 Organi delle Sedi Regionali sono:
a) il Consiglio Regionale
b) il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti
c) la Giunta Esecutiva Regionale
d) la Commissione disciplinare |
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| ART. 11 |
11 Organi delle Sedi Provinciali sono:
a) il Congresso Provinciale
b) la Direzione Provinciale (solo per le province con oltre 50 iscritti)
c) il Collegio dei Revisori dei conti (solo per le province con oltre 50 iscritti)
d) la Giunta Esecutiva Provinciale
e) l'Assemblea Provinciale, (solo per le province con meno di 50 iscritti) |
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| ART. 12 Congresso Nazionale |
12.1 Il Congresso Nazionale è composto, dai Delegati eletti nei rispettivi congressi provinciali;
12.2 S'intendono associati agli effetti Congressuali, gli iscritti in regola con i versamenti delle quote stabilite dal Consiglio Nazionale e pervenute alla Direzione Nazionale alla data del 31 dicembre dell'anno precedente il Congresso;
12.3 Ogni Delegato ha diritto di partecipare al Congresso Nazionale, di prendere la parola, con diritto ad un solo voto qualunque sia la quota versata, fatto salvo quanto previsto al punto 12.4.
12.4 Il Delegato in caso d'impedimento ha facoltà di delega scritta ad altro delegato. Ogni delegato non potrà ricevere pi ù di una delega.
12.5 Ogni Delegato può essere liberamente eletto negli organismi sindacali e amministrativi nazionali |
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| ART. 13 Convocazione del Congresso Nazionale |
13 Il Congresso Nazionale è convocato dalla Direzione Nazionale, in via ordinaria una volta ogni quattro anni ed in via straordinaria ogni volta, che la Direzione Nazionale stessa con la maggioranza dei 2/3, ne ravvisi l'opportunità o che un sesto degli associati ne faccia motivata richiesta.
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| ART. 14 Attribuzioni del Congresso Nazionale |
14.1 Il Congresso Nazionale stabilisce l'indirizzo dell'Associazione e la politica associativa, verifica e giudica l'operato della Direzione Nazionale, nomina eventuali Presidenti Onorari ed elegge:
a) la Direzione Nazionale;
b) il Presidente Nazionale ed i Vicepresidenti;
c) i componenti dei Collegio Nazionale dei probiviri;
d) i componenti dei Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti.
14.2 Il Congresso Nazionale è valido quando siano presenti o rappresentati per delega almeno la metà dei componenti aventi diritto. Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli intervenuti (metà pi ù uno).
14.3 Le modifiche dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione, sono approvati con il voto favorevole di almeno i due terzi dei Delegati al Congresso Nazionale.
14.4 All'atto dell'insediamento del Congresso Nazionale sono nominati:
a) il Presidente dei Congresso
b) due Vice Presidenti dei Congresso
c) sei scrutatori
d) le commissioni di lavoro |
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| ART. 15 La Direzione Nazionale |
15.1 La Direzione Nazionale è composta da non meno di 21 membri, di cui fanno parte di diritto:
a) il Presidente Nazionale;
b) i Vice Presidenti;
e) l'Amministratore Nazionale.
15.2 Le elezioni avvengono con voto palese, possono avvenire per voto segreto se richiesto da almeno un terzo dei membri.
15.3 La Direzione Nazionale è convocata dal Presidente Nazionale o per richiesta di almeno un sesto dei componenti a mezzo avviso raccomandato spedito almeno venti giorni prima della riunione;
15.4 Spetta alla Direzione Nazionale:
a) attuare l'indirizzo generale stabilito dal Congresso Nazionale;
b) nominare i membri della Giunta Esecutiva nonché il Presidente dei Centro Studi Nazionale;
c) Approvare il bilancio preventivo e consuntivo predisposto dall'amministratore Nazionale;
d) nominare i membri della Consulta Nazionale
e) dichiarare decaduti i membri che per tre volte consecutive e senza giustificato motivo non siano stati presenti alle riunioni della Direzione;
f) approvare i regolamenti d'attuazione dello statuto;
g) decidere sulla nomina dei soci onorari con la maggioranza dei due terzi dei componenti della Direzione Nazionale;
h) nominare il Direttore della rivista dell'associazione. |
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| ART. 16 Presidente e Vice Presidenti Nazionali |
16.1 Il Presidente Nazionale ha la rappresentanza legale e sindacale dell'Unione, ne firma gli atti ed adempie a tutte le funzioni che gli sono demandate dalla Giunta Esecutiva Nazionale che presiede.
16.2 I Vice Presidenti Nazionali sostituiscono il Presidente in caso d'imp dimento o dimissioni dello stesso.
16.3 Il Presidente non pu ò ricoprire in seno all'Unione Nazionale cariche sociali di carattere regionale o provinciale.
16.4 Le cariche di Presidente Nazionale e Vice Presidente Nazionale sono incompatibili con cariche in altri sindacati od organizzazioni delle proprietà e dell'inquilinato.
16.5 Il Presidente Nazionale, sentito il parere della Giunta Esecutiva Nazionale, può convocare direttamente le assemblee regionali e provinciali e delegare all'uopo un membro della Giunta o della Direzione Nazionale |
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| ART. 17 Amministratore Nazionale |
17 Cura la gestione contabile e finanziaria, deve presentare ai Revisori dei Conti entro il 31 marzo d'ogni anno il bilancio consuntivo e predisporre il bilancio preventivo da sottoporre alla Direzione Nazionale.
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| ART. 18 Giunta Esecutiva Nazionale |
18.1 È presieduta dal Presidente Nazionale e rappresenta il potere esecutivo a livello nazionale in SESAMO.
18.2 È composta da non meno di sette membri, dei quali fanno parte di diritto:
a) il Presidente Nazionale;
b) i Vice Presidenti;
c) l'amministratore Nazionale.
18.3 La Giunta Nazionale attua le direttive della Direzione Nazionale e si occupa della normale amministrazione.
18.4 In via straordinaria, in caso di necessità può compiere atti di competenza della Direzione Nazionale, salvo ratifica della Direzione stessa, nella prima riunione successiva.
18.5 Le riunioni della Giunta Nazionale sono valide con la presenza della metà pi ù uno dei membri, prende le decisioni a maggioranza dei presenti, in caso di parità di voti prevale la delibera votata dal Presidente Nazionale. |
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| ART. 19 Consulta Nazionale |
19.1 Ha funzione consultiva e propositiva per gli organi dirigenti di SESAMO ed in particolare ha il compito di:
a) verificare l'attuazione in campo regionale degli indirizzi politici approvati dal Congresso Nazionale;
b) sottoporre alla Direzione Nazionale eventuali Proposte sugli indirizzi politici associativi emersi in
campo Provinciale e Regionale;
c) riunirsi almeno una volta l'anno.
19.2 della Consulta Nazionale fanno parte di diritto, i membri della Direzione, i Presidenti regionali e i Presidenti Provinciali.
19.3 Possono far parte della consulta anche non soci, che abbiano particolari competenze nei settori d'attività dell'Unione.
19.4 Il numero dei membri della Consulta è fissato dalla Direzione Nazionale. |
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| ART. 20 Collegio Nazionale dei Probiviri |
20.1 Ha il compito d'interpretare lo Statuto, il regolamento d'attuazione, di vigilare sul rispetto dei medesimi e delle norme deontologiche nonché di giudicare sulle relative inosservanze.
20.2 È composto da tre membri effettivi tra cui è eletto il Presidente nonché da due supplenti.
20.3 La giurisdizione dei Collegio Nazionale dei Probiviri è esclusiva e le sue decisioni sono inappellabili. Tale giurisdizione ha natura d'arbitrato.
20.3 bis Il Collegio Nazionale dei Probiviri può deliberare i provvedimenti d'avvertimento, censura e di sospensione temporanea da SESAMO. Può inoltre proporre l'espulsione di Soci da SESAMO.
20.4 Nel caso che il Collegio Nazionale dei Probiviri proponga l'espulsione di un Associato è di competenza della Direzione Nazionale, emettere il provvedimento relativo. |
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| ART. 21 Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti |
21.1 - È formato da tre componenti effettivi, fra i quali è eletto il Presidente, e da due componenti supplenti.
21.2 - Deve riunirsi almeno due volte l'anno e spetta ad esso controllare la regolarità della gestione finanziaria, la conformità della stessa al bilancio preventivo approvato dalla Direzione Nazionale e la corrispondenza dei bilancio consuntivo alle operazioni effettuate, redigendone apposito verbale.
21.3 - La relazione del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti, deve essere allegata al bilancio consuntivo ed essere comunicata a tutti i Membri Nazionali, secondo le norme per la convocazione della Direzione Nazionale ai sensi dell'art. 15.3. |
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| ART. 22 Centro Studi Nazionale |
22.1 È l'organismo che cura l'attività culturale specifica di SESAMO seguendo le indicazioni di massima della Giunta Esecutiva Nazionale.
22.2 Il Presidente dei Centro Studi è nominato dalla Direzione Nazionale su proposta dei Presidente Nazionale ed ha l'incarico di coordinare l'attività dei Centro Studi Nazionale e di quelli locali. |
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| ART. 23 Rivista Nazionale |
23.1 È l'organo ufficiale d'informazione e deve curare fra l'altro la promozione d'immagine di SESAMO stessa.
23.2 - Responsabile editoriale è il Presidente Nazionale.
23.3 Il Direttore Responsabile ed il Comitato di Redazione della Rivista sono nominati dalla Direzione Nazionale su proposta dei Presidente Nazionale. |
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TITOLO III°.1 Livello Regionale |
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| ART. 24 Consiglio Regionale |
24.1 È il responsabile della gestione di SESAMO nell'ambito regionale.
24.2 È formato dai Presidenti Provinciali nonché da un delegato ogni 50 iscritti o frazioni superiori a 20 per ogni provincia. Potranno essere nominati non pi ù di cinque delegati per provincia.
24.3 Elegge il Presidente, il Vice Presidente e l'amministratore.
24.4 Il Consiglio Regionale, delibera secondo quanto stabilito dal regolamento con apposita normativa, entra il 30 novembre d'ogni anno, la quota di propria spettanza che le sedi Provinciali dovranno versare all'amministratore regionale per ogni proprio iscritto.
24.5 Le sedi regionali dovranno definirsi nel seguente modo:
SESAMO sede regionale di ................ e utilizzare esclusivamente il Logo e i simboli approvati dalla Direzione Nazionale. |
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| ART. 25 Presidente e Amministratore Regionale |
25.1 Il Presidente Regionale presiede il Consiglio Regionale, coordina le sedi provinciali secondo gli indirizzi stabiliti dal Congresso Nazionale e dalla Direzione Regionale e ha la rappresentanza della Sede Regionale.
25.2 L'Amministratore Regionale cura la gestione finanziaria e sottopone annualmente il bilancio consuntivo e preventivo al Consiglio Regionale.
25.3 Le cariche di Presidente Regionale e, Vice Presidente Regionale sono incompatibili con analoga carica in sindacati od organizzazioni della proprietà e dell'inquilinato.
25.4 La carica di presidente Regionale è incompatibile con quella di Presidente Provinciale. In caso di nomina, il Presidente Provinciale eletto al Consiglio Regionale dovrà dimettersi da una delle due cariche. |
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| ART. 26 Collegio Regionale dei Revisori dei Conti |
26.1 È formato da tre componenti effettivi, fra i quali è eletto ì i Presidente, e da due componenti supplenti.
26.2 Deve riunirsi almeno due volte all'anno e spetta ad esso controllare la regolarità della gestione finanziaria, la conformità della stessa al bilancio preventivo e la corrispondenza dei bilancio consuntivo alle operazioni effettuate, redigendone apposito verbale. Ci ò vale sia per la contabilità dei Consiglio Regionale, sia per la contabilità delle Assemblee Provinciali, (province con meno di 50 iscritti).
26.3 La relazione del Collegio Provinciale dei Revisori dei Conti, deve essere allegata al bilancio consuntivo, ed essere comunicata alla Direzione Nazionale, entro quindici giorni dall'avvenuta approvazione dei bilancio. |
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| ART. 27 Commissione Disciplinare Regionale |
27.1 È composta da tre membri effettivi nonché da due supplenti nominati dal Consiglio Regionale.
27.2 Il Presidente della Commissione è eletto fra i membri effettivi.
27.3 Alla Commissione spetta l'esame ed il giudizio sull'associato in ambito regionale e pu ò comminare le seguenti sanzioni:
a) l'avvertimento;
b) la censura;
c) la sospensione dall'Unione per un periodo inferiore a mesi sei;
d) proporre ai Probiviri Nazionali l'espulsione dall'Unione in casi di estrema gravità .
27.4 Può essere inoltrato appello contro le decisioni della Commissione disciplinare al Collegio Nazionale dei Probiviri. |
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TITOLO III°.2 Livello Provinciale |
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| ART. 28 Sedi Provinciali |
28.1 Perseguono l'attuazione degli indirizzi della politica associativa dettata dal Congresso Nazionale e si attengono alle direttive impartite dal Presidente Nazionale e/o Regionale.
28.2 Sono depositarie dei fascicoli personali degli associati e godono dell'autonomia gestionale, finanziaria, fiscale, patrimoniale ed organizzativa, nei limiti sanciti dal regolamento e dalla Direzione Nazionale. Le sedi provinciali hanno l'obbligo, tramite il Presidente provinciale, di trasmettere alla Giunta Nazionale copia delle schede personali degli iscritti e dei successivi aggiornamenti.
28.3 Esse si costituiscono nel momento in cui gli amministratori della provincia iscritti all'Unione raggiungono il numero minima di cinque.
28.4 Le sedi provinciali dovranno definirsi nel seguente modo:
SESAMO sede provinciale di ..................... e utilizzare esclusivamente il Logo e i simboli approvati dalla Direzione Nazionale. |
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| ART. 29 Il Congresso Provinciale |
29.1 Il Congresso Provinciale è composto dagli associati iscritti nella provincia di competenza.
29.2 Il Congresso Provinciale è convocato nei termini di cui al successivo art. 30.
29.3. D'ogni convocazione sarà data comunicazione per iscritto ad ogni socio in regola con i versamenti contributivi.
29.4 Il Congresso nomina il Comitato Elettorale il quale presenta le proposte relative alle elezioni della nuova Direzione Provinciale, dei Collegio dei Revisori dei Conti (per le province con oltre 50 iscritti), dei Collegio dei Probiviri (per le province con oltre 50 iscritti), dei delegati al Congresso Nazionale e dei membri dei consiglio Regionale.
29.5 I poteri dei Congresso Provinciale sono:
a) fissare le direttive dell'attività dell'Associazione nei limiti degli scopi di cui all'art. 2 dei presente Statuto, e delle direttive della Direzione Nazionale.
b) giudicare l'attività del Direzione Provinciale (per le province con oltre 50 iscritti);
c) giudicare l'attività della Giunta Provinciale (per le province con meno 50 iscritti);
d) eleggere ogni quattro anni la Direzione Provinciale composta da non meno di 15 membri; (per le province con oltre 50 iscritti);
e) eleggere la Giunta Esecutiva provinciale, il Presidente provinciale, il Vice Presidente e l'amministratore (per le province con meno 50 iscritti);
f) eleggere il collegio dei Revisori dei Conti, composto da non meno di 3 membri effettivi e due supplenti (per le province con oltre 50 iscritti);
g) nominare i delegati al Congresso Nazionale;
h) nominare i membri dei Consiglio Regionale.
29.8 S'intendono associati agli effetti Congressuali, gli iscritti In regola con i versamenti delle quote stabilite dalla Direzione Nazionale pervenute alla stessa alla data dei 31 dicembre dell'anno precedente il Congresso. |
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| ART. 30 |
30.1 Il Congresso Provinciale è convocato in via ordinaria, seguendo le apposite Direttive impartite dalla Direzione Nazionale, su iniziativa della Direzione Provinciale o dall'Assemblea Provinciale (per le province con meno di 50 iscritti); ogni 4 anni e comunque in contemporanea con quello Nazionale.
30.2 Il Congresso Provinciale, può essere riunito in via straordinaria a richiesta motivata, scritta e sottoscritta da almeno un terzo degli associati in regola con la quota associativa, da inoltrarsi alla Direzione Provinciale o alla Giunta Esecutiva Provinciale (per le province con meno di 50 iscritti) .
30.3 La Direzione Nazionale, pu ò convocare il Congresso Provinciale straordinario, per ragioni motivate, con la maggioranza dei due terzi della Direzione stessa. |
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| ART. 31 |
31.1 Ogni associato ha diritto di partecipare al Congresso Provinciale, di prendere la parola, con diritto ad un solo voto qualunque sia la quota versata, fatto salvo quanto previsto al successivo punto 31.2.
31.2 - Il Delegato in caso d'impedimento ha facoltà di delega scritta ad altro delegato. Ogni delegato non potrà ricevere pi ù di una delega.
31.3 Ogni Socio può essere liberamente eletto negli organismi amministrativi.
31.4 Al Congresso Provinciale i votanti si esprimono in sede elettorale con voto diretto, nominativo e palese.
31.5 Il voto può essere segreto se è proposto ad unanimità di voti dal Congresso elettorale oppure se è richiesto dalla maggioranza dei partecipanti.
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| ART. 32 (per le province con oltre 50 iscritti) |
La Direzione Provinciale
32.1 La Direzione Provinciale dirige l'associazione fino al successivo Congresso Provinciale e delibera a maggioranza di voti degli intervenuti.
32.2 In caso di parità di voti prevale la delibera votata dal Presidente. |
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| ART. 33 (per le province con oltre 50 iscritti) |
33 La Direzione Provinciale, nella sua prima riunione, elegge nel suo seno:
a) il Presidente, il Vice Presidente, l'Amministratore;
b) la Giunta Esecutiva, composta da non meno di t're membri. Della Giunta Esecutiva fanno parte di diritto il Presidente, il Vice presidente e l'Amministratore;
c) i Responsabili delle Commissioni di lavoro in relazione alle esigenze funzionali dell'Associazione;
d) la Direzione Provinciale si riunisce nella sede sociale non meno di una volta ogni tre mesi. |
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| ART. 34 (per le province con oltre 50 iscritti) |
34.1 Il membro della Direzione Provinciale che non giustifichi l'assenza da tre riunioni consecutive pu ò essere dichiarato decaduto dalla carica.
34.2 I Membri della Direzione Provinciale sono rieleggibili. |
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| ART. 35 (per le province con oltre 50 iscritti) |
35 La Direzione Provinciale:
a) approva i bilanci preventivi e consuntivi, presentati dalla Giunta Esecutiva;
b) determina le linee di attuazione ed i successivi approfondimenti del programma approvato dal Congresso Provinciale;
c) delibera su modalità e tempi di attuazione delle principali iniziative;
d) nomina i propri rappresentanti presso Enti Locali, Commissioni o Istituzioni pubbliche e private;
e) ha la facoltà di definire, ai sensi dei regolamento, in aumento rispetto alla quota annuale di iscrizione definita dalla Direzione Nazionale, un'eventuale entità aggiuntiva a carico dei socio, per esigenze specifiche locali, previo consenso dei Consiglio Regionale. amente il Logo e i simboli approvati dalla Direzione Nazionale. |
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| ART. 36 (per le province con oltre 50 iscritti) |
Collegio Provinciale dei Revisori dei Conti
36.1 È formato da tre componenti effettivi, fra i quali è eletto il Presidente, e da due componenti supplenti.
36.2 Deve riunirsi almeno una volta all'anno e spetta ad esso controllare la regolarità della gestione finanziaria, la conformità della stessa al bilancio preventivo approvato dalla Direzione Provinciale e la corrispondenza dei bilancio consuntivo alle operazioni effettuate, redigendone apposito verbale.
36.3 La relazione dei Collegio Provinciale dei Revisori dei Conti, deve essere allegata al bilancio consuntivo, ed essere comunicata alla Direzione Nazionale e al Consiglio Regionale, entro quindici giorni dall'avvenuta approvazione dei bilancio. |
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| ART. 37 (per le province con oltre 50 iscritti) |
La giunta Esecutiva provinciale
37.1 La Giunta Esecutiva cura l'applicazione delle delibere della Direzione Provinciale e delibera su ogni atto d'ordinaria amministrazione.
37.2 La Giunta Esecutiva è validamente costituita con la presenza di almeno la metà dei membri, delibera a maggioranza dei presenti e in caso di parità prevale la delibera votata dei Presidente.
37.3 Convoca per iscritto, almeno cinque giorni prima della data convenuta, le riunioni della Direzione Provinciale indicando i punti all'ordine dei giorno.
37.4 La Giunta Esecutiva può prendere delibere d'urgenza che debbono, comunque, essere sottoposte alla prima riunione della Direzione Provinciale per la ratifica.
37.5 Delibera l'ammissione di nuovi iscritti, nonché sottopone alla Commissione Disciplinare competente i casi suscettibili di sanzioni.
37.6 La Giunta Esecutiva si riunisce almeno una volta ogni due mesi. |
| ART. 38 (per le province con oltre 50 iscritti) |
38.1 L'Amministratore ha la responsabilità della tenuta dei libri contabili dell'Associazione; entro il 31 Gennaio d'ogni anno predispone il Bilancio Preventivo per l'anno in corso e lo sottopone alla Direzione Provinciale per l'approvazione;
38.2 Provvede a redigere il Rendiconto annuale e la relazione allegata entro il 15 Marzo dell'anno successivo sottoponendolo all'approvazione della Direzione Provinciale accompagnato da una relazione dei Collegio dei Revisori dei Conti. |
| ART. 39 (per le province con oltre 50 iscritti) |
Assemblea Provinciale
39.1 L'Assemblea Provinciale determina l'attività dell'Unione nell'ambito della Provincia, secondo l'indirizzo fissato dagli organi Nazionali e Regionali. Approva i Bilanci preventivi e i consuntivi annuali.
39.2 È composta da tutti gli associati iscritti nella provincia in regola con i contributi associativi nazionali regionali e provinciali
39.3 Essa è convocata dalla Giunta Provinciale, o su richiesta di 1/3 degli associati con comunicazione inviata almeno dieci giorni prima della riunione con avviso scritto e deve riunirsi in via ordinaria non oltre il 31 Marzo, per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo.
39.4 Della convocazione delle assemblee Provinciali deve essere sempre data comunicazione al Presidente Nazionale e a quello Regionale che potranno intervenire direttamente o per interposta persona a ci ò delegata in loro sostituzione.
39.5 La Giunta Provinciale è eletta dal Congresso Provinciale ed è composta da un membro ogni dieci associati o frazione di dieci. Il Presidente, il Vice Presidente e l'amministratore sono membri di diritto. Deve essere riunita almeno ogni due mesi.
39.6 Spetta alla Giunta Provinciale:
d) deliberare le iniziative e le attività della Sede Provinciale;
e) deliberare l'ammissione di nuovi iscritti nonché sottoporre alla Commissione disciplinare competente i casi suscettibili di sanzioni.
f) convoca per iscritto, almeno dieci giorni prima della data convenuta, le riunioni dell'Assemblea Provinciale indicando i punti all'ordine dei giorno.
g) Il membro della Giunta Provinciale che non giustifichi l'assenza da tre riunioni consecutive pu ò
essere dichiarato decaduto dalla carica.
h) i Membri della Giunta Provinciale sono rieleggibili. |
| ART. 40 (per le province con oltre 50 iscritti) |
Presidente e Vice Presidente Provinciale
40.1 Il Presidente ha la rappresentanza della sede provinciale e attua le delibere degli organi competenti di SESAMO Nazionale, Regionale e Provinciale.
40.2 Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di Sua assenza o in caso di Suo impedimento o sospensione.
40.3 Il Presidente deve trasmettere entro 30 giorni dall'avvenuta iscrizione i nominativi alla Direzione Nazionale e al Consiglio Regionale dei nuovi associati.
40.4 Le cariche di Presidente Provinciale e Vice Presidente Provinciale sono incompatibili con analoga carica in sindacati od organizzazioni della proprietà e dell'inquilinato.. |
| ART. 41 (per le province con oltre 50 iscritti) |
Amministratore Provinciale
41 L'Amministratore è nominato dal Congresso Provinciale è scelto tra gli associati, cura la gestione finanziaria e sottopone all'Assemblea Provinciale i bilanci consuntivi e preventivi, accompagnati dalla relazione dei Collegio regionale dei Revisori dei Conti. |
| ART. 42 Cariche Associative |
42.1 Tutte le cariche associative hanno la durata di quattro anni e sono rieleggibili.
42.2 I nominativi degli eletti alle cariche associative, devono pervenire alla Presidenza Nazionale ed al Presidente dei Collegio Nazionale dei Probiviri, entro venti giorni dalla loro elezione.
42.3 I nominativi dei delegati provinciali al Congresso Nazionale devono pervenire al Presidente Nazionale almeno venti giorni prima dell'apertura dei Congresso.
42.4 È competenza della Direzione Nazionale stabilire i compensi per le cariche associative e la loro entità. E' facoltà della Giunta Esecutiva Nazionale stabilire la rimborsabilità delle spese sostenute dai Dirigenti Nazionali e dai Soci che operino per conto dell'Unione stabilendone l'entità e le modalità dei rimborso. |
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TITOLO IV°
ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCIO - PATRIMONIO SOCIALE |
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| ART. 43 Esercizio Finanziario e Bilancio |
43.1 L'esercizio finanziario in sede nazionale, regionale e provinciale, ha inizio il 1 ° Gennaio e termina il 31 Dicembre d'ogni anno. Il relativo bilancio è presentato all'approvazione degli organi competenti non oltre il 31 Marzo d'ogni anno per le sedi regionali e non oltre il 30 aprile d'ogni anno per il bilancio Nazionale.
43.2 Il bilancio Nazionale dovrà essere certificato da apposito organo esterno all'associazione nominato secondo quanto previsto dal regolamento di cui all'art. 1 5.4 lettera f.
43.3 In caso d'inadempimento delle sedi provinciali e regionali, in materia di contabilità e approvazione del consuntivo annuale, vi provvede d'ufficio la Direzione Nazionale, la quale procede anche al Commissariamento delle sedi inadempienti.
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| ART. 44 Patrimonio Sociale |
44 Il Patrimonio Sociale dell'Unione Nazionale è costituito dai beni e valori mobili e immobili a qualsiasi titolo acquistati.
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| ART. 45 Proventi dell'Unione |
45 I proventi dell'associazione sono costituiti da:
a) contributi ordinari annuali corrisposti obbligatoriamente dagli associati;
b) contributi straordinari corrisposti volontariamente oppure con deliberazioni adottate dalla Direzione provinciale;
c) corrispettivi, escluso ogni fine di lucro, corrisposti per prestazioni di servizi, nonché per cessione anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati; oltre ai corrispettivi per l'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, strettamente complementari alle attività ed agli scopi istituzionali, effettuati nei confronti degli stessi associati;
d) contributi, donazioni e oblazioni erogati da Enti, amministrazioni pubbliche, associazioni e privati;
e) fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze e campagne di sensibilizzazione;
f) corrispettivi per l'assistenza prestata prevalentemente agli associati in materia d'applicazione dei contratti di lavoro collettivi e della legislazione sul lavoro.
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TITOLO V°
DISPOSIZIONI FINALI |
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| ART. 46 Regolamento d'attuazione |
46 Il Regolamento d'attuazione dello Statuto è emanato dalla Direzione Nazionale.
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| ART. 47 Integrazione degli Organi Collegiali |
47 Nel caso di decadenza per decesso, dimissioni o espulsione, di un membro elettivo d'Organi Collegiali, sarà nominato il primo dei non eletti, fatto salvo quanto previsto in materia di cooptazione.
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| ART. 48 Cooptazione |
48 La Direzione Nazionale, il Consiglio Regionale, la Direzione Provinciale e l'Assemblea Provinciale, hanno la facoltà di cooptare i rispettivi membri, compresi quelli delle Giunte Esecutive che:
f) si dimettano,
g) siano deceduti,
h) siano stati dichiarati decaduti dagli organi competenti.
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| ART. 49 Commissariamento |
49.1 La Direzione Nazionale, ha il potere di commissariare le sedi provinciali e regionali che non rispettano il funzionamento sindacale e associativo delle rispettive sedi e cioè :
a) che nell'arco dell'anno solare non convochino mai gli organi Collegiali dirigenti e esecutivi,
b) che non tengano regolare contabilità e/o non approvino nei termini previsti il consuntivo annuale,
c) che arrechino in modo diretto o indiretto, danneggiamento di immagine, economico o sindacale a SESAMO.
49.2 La Direzione Nazionale, delibera gli interventi di cui al punto precedente, nominando un Commissario dotato di poteri straordinari che definisce la Direzione stessa nella medesima seduta.
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| ART. 50 |
50 Dovranno essere salvaguardati e protetti i marchi e le sigle dell'unione, tanto originali, quanto successivi.
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| ART. 51 Scioglimento dell'Associazione |
51 In caso di scioglimento per qualunque causa dell'Associazione, il patrimonio - mobiliare immobiliare e finanziario, sarà devoluto ad altra/e Associazione/i od Ente/i con finalità analoghe, oppure ai fini di pubblica utilità , sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23/12/96 n. 662 e salva diversa destinazione imposta dalla legge.
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| ART. 52 |
52 È fatto espresso divieto di distribuire ai Soci, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle norme del Codice Civile ed alle leggi speciali sugli enti non commerciali di tipo associativo.
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Associazione Nazionale degli Amministratori di beni immobili Costituita a Modena il 2 luglio 1999 - notaio Giuseppe Garrasi |