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STATUTO di ASPPI CAF S.r.l.
consiglio | qualità | statuto
ALLEGATO "A" rep. n. 40095/10622 STATUTO "ASPPI CAF - S.r.l."

Denominazione - Sede – Durata
Art. 1
E' costituita ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 34, comma 1, del Decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241 e successive modificazioni e integrazioni, una società a re¬sponsabilità limitata con la denominazione "ASPPI CAF - S.r.l. ".
Art. 2
La società ha sede legale in Roma, Via Carlo Alberto n. 4 e potrà istituire sedi secondarie ed uffici decentrat1 nel territorio della Repubblica.
Art. 3
La durata della società è fissata al 31 dicembre 2100 e può essere prorogata una o più volte con deliberazione dell'Assemblea straordinaria.
Oggetto sociale
Art. 4
La Società ha per oggetto:
a) lo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale prevista dal comma 2 dell' art. 34 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997 n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.
La società a tale scopo si pone l'obbiettivo di svolgere, per conto degli utenti, le attività sostitutive dell'obbligo di presentazione delle dichiarazioni dei redditi, a tale fine provvederà ad apporre, attraverso il direttore tecnico responsabile, il visto di conformità formale dei dati indicati nelle dichiarazioni predisposte dalla società.
La società provvede ad inoltrare ai competenti uffici dell'amministrazione finanziaria le dichiarazioni da essa predisposte e sottoscritte dal contribuente, nonché le relative registrazioni su supporti magnetici, con le modalità e nei tempi previsti dalla legge;
b) altri servizi di assistenza fiscale potranno essere svolti purché consentiti dalla legge e dalle normative in vigore
c) la società può stipulare convenzioni con altre società per la produzione dell'attività di servizio utile ai fini dello svolgimento delle proprie attività.
La società inoltre può compiere qualsiasi operazione commerciale, immobiliare e finanziaria necessaria od utile al perseguimento dello scopo sociale, ivi compresa la concessione di fidejussioni e garanzie in genere anche a favore di terzi, nonché l'assunzione di quote e partecipazioni in enti o società aventi scopi affini o connessi al proprio, in via non prevalente e non rispetto al pubblico, e comunque con esplicita esclusione delle attività di cui alle leggi 2 gennaio 1991 n. 1 e 5 luglio 1991 n. 197.
Capitale
Art. 5
Il Capitale sociale è di Euro 52.000 (cinquantaduemila).
Possono essere soci solo uno o più soggetti di cui all'art.32 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 2 e successive integrazioni e modificazioni. Le quote sono trasferibili con l'osservanza delle disposizioni di cui al succitato Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241
Art. 6
E' in facoltà dei soci provvedere, anche non proporzionalmente alle quote sociali da essi possedute, al fabbisogno finanziario della società, Si conviene espressamente che tutti gli eventuali finanziamenti concessi dai soci alla società devono intendersi effettuati a titolo completamente gratuito, in deroga alla presunzione stabilita dall'Art. 1282 Cod. Civ. salvo che non sia diversamente convenuto tra il socio finanziatore e l'Organo Amministrativo, rispettando, in tal caso, i limiti di cui al D.L. 1° Settembre 1993 n. 385.
Assemblee
Art. 7
L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del Bilancio, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Le assemblee possono tenersi anche in località diverse dalla sede sociale, purché in Italia.
Art. 8
Il Consiglio di Amministrazione convoca le assemblee mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l’elenco delle materie da trattare. L'avviso di convocazione deve essere spedito mediante raccomandata a ciascun socio ed a ciascun membro del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
Art. 9
I soci possono farsi rappresentare in assemblea con l'osservanza dell'art.2372 del cod. civile.
Art. 10
Il Presidente dell'assemblea è designato dagli intervenuti.
Nello stesso modo è designato il segretario.
Art. 11
L'assemblea. si costituisce e delibera validamente a norma di legge. In mancanza di regolare convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e sono intervenuti tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, se nominato. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.
Condiglio di Amministrazione
Art. 12
La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri da tre a undici. L'organo amministrativo può essere costituito anche da non soci e dura in carica per un periodo determinato di volta in volta dall'assemblea al momento della nomina.
Art. 13
Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri per l'amministrazione e gestione della società, senza limitazioni né distinzioni tra ordinaria e straordinaria amministrazione.
Art. 14
Il Consiglio di Amministrazione sceglie tra i suoi membri il Presidente ed eventualmente un vice Presidente che ne faccia le veci in caso di assenza o impedimento, se questi non sono stati nominati dall’ assemblea. Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri, anche disgiuntamente, determinando i limiti della delega che in ogni caso non può comprendere le attribuzioni non delegabili ai sensi dell’ art. 2381 del codice civile.
Art. 15
Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal suo Presidente ed in mancanza, assenza o impedimento, da chi ne fa le veci o dall'amministratore più anziano di età, anche fuori dalla sede sociale purché in Italia. Il Consiglio di Amministrazione è convocato nei casi di legge e quando lo ritenga opportuno il presidente o chi ne fa le veci e quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo degli amministratori. L'avviso di convocazione contenente l'indicazione del luogo, giorno e ora dell' adunanza e l’elenco delle materie dal trattare deve essere spedito per raccomandata al domicilio di ciascun amministratore e sindaco almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Tale termine può essere ridotto a tre giorni se l'avviso è spedito per telegramma. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Art. 16
La rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, disgiuntamente, a ciascuno degli amministratori delegati nei limiti e con le modalità previste dalla delega. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o in mancanza, assenza o impedimento, il Vice Presidente, può nominare procuratori alle liti attive e passive ed anche procuratori per determinati atti ed operazioni o per categorie di atti ed operazioni nei limiti della delega eventualmente conferita. Gli stessi poteri spettano agli amministratori delegati nei limiti della relativa delega.
Collegio Sindacale
Art. 17
La rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, disgiuntamente, a ciascuno degli amministratori delegati nei limiti e con le modalità previste dalla delega. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o in mancanza, assenza o impedimento, il Vice Presidente, può nominare procuratori alle liti attive e passive ed anche procuratori per determinati atti ed operazioni o per categorie di atti ed operazioni nei limiti della delega eventualmente conferita. Gli stessi poteri spettano agli amministratori delegati nei limiti della relativa delega.
Responsabili dell'assistenza fiscale
Art. 18
Spetta al Consiglio di Amministrazione la nomina di uno o più responsabili dell'Assistenza fiscale aventi i requisiti e con le funzioni di, cui al Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive integrazioni e modificazioni.
Esercizio sociale e bilancio
Ripartizione degli utili
Art. 19
L'esercizio sociale termina il trentuno di dicembre di ogni anno.
Art. 20
Gli utili sociali sono, in primo luogo, destinati nella misura del cinque per cento alla riserva legale, finché questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale. Gli utili, dopo il prelievo destinato a riserva legale, possono con delibera assembleare essere distribuiti ai soci.
Art. 21
Addivenendosi per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea nominerà il liquidatore ovvero i liquidatori, secondo le disposizioni di legge.
Alternativa alle spedizioni di raccomandate
Art. 22
Alla spedizione di raccomandata prevista dallo statuto potrà sostituirsi la consegna a mano purché il destinatario sotto¬scriva per ricevuta copia dell'avviso; possono essere utilizzati mezzi di invio quali telegramma, telex e telefax.
Clausola compromissoria
Art. 23
Qualsiasi controversia che dovesse eventualmente insorgere tra i soci o loro aventi causa, o tra i soci e la società, su questioni concernenti l'interpretazione e l'applicazione del presente Statuto e su qualunque materia inerente direttamente o indirettamente ai rapporti Sociali, sarà definita da tre arbitri. I citati arbitri saranno designati: uno dalla parte attrice, il secondo dalla parte convenuta ed il terzo, che avrà funzioni di Presidente del Collegio, dai primi due arbitri in accordo tra loro, ovvero, in caso di loro disaccordo da considerarsi verificato allorché saranno inutilmente decorsi quindici giorni dalla designazione dell'arbitro della parte i convenuta, dal Presjdente del Tribunale di Roma ad istanza della parte più diligente. Il medesimo Presidente potrà nominare, in caso di inadempienza da considerare verificata dopo quindici giorni dall'avvenuta notificazione della nomina, l'arbitro eventualmente non nominato dalla parte convenuta. Qualora le parti in lite fossero più di due, tutti gli arbitri saranno nominati dal Presidente del Tribunale di Roma, su istanza della parte più diligente. Gli arbitri dovranno decidere secondo equità senza obbligo di procedure di rito, salvo il diritto di contraddittorio tra le parti, e senza formalità, tranne la decisione stilata per iscritto, potendo anche liquidare le spese del lodo, ponendole a carico della parte soccombente, o in mancanza di una o più parti soccombenti, gli arbitri potranno liquidare le spese del lodo a carico delle parti in lite determinandone la proporzione. La sede del Collegio arbitrale sarà in Roma. Le decisioni del Collegio arbitrale dovranno essere assunte entro quaranta giorni dal compimento dell'ultimo atto difensivo delle parti, e comunque entro 180 giorni dalla nomina dell'ultimo arbitro, saranno inoppugnabili e vincoleranno i contraenti come se le avessero essi stesse concordate.
Rinvio
Art. 24
Per quanto non espressamente previsto da questo statuto si applica la disciplina di legge.
F.ti: Luigi FANTI
Luigi Ferdinando GIANNINI
Salvatore MARICONDA, coadiutore
Copia conforme all’ originale
Roma, lì 5 aprile 2001
PIETRA SU PIETRA
Pietra Su Pietra n° 3/2009
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