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organigramma | deontologia | statuto | condominio

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Introduzione al codice deontologico (di Gino Terzago)
Premessa
Con il "Codice Deontologico" s'intende regolamentare i comportamenti più usuali dei soggetti che interagiscono nell'amministrazione del condominio in base al principio oggettivo della trasparenza. L'osservanza del codice è tesa a favorire un miglioramento dei rapporti interni ed un accrescimento dell'efficienza amministrativa. Le regole, che
in se hanno solo una valenza morale e di indirizzo, possono essere contrattualizzate ed acquisire cos ì un valore giuridico per condòmini ed amministratore.
I - TRASPARENZA NEI RAPPORTI GIURIDICI TRA CONDOMINI
Articolo 1
I condòmini devono essere a conoscenza dei rispettivi diritti e doveri nascenti dai propri atti di acquisto e dalle regole vigenti nel proprio condominio. Tutti, pertanto devono possedere e conservare copia del titolo d'acquisto delle loro proprietà , del regolamento, delle tabelle millesimali e delle eventuali delibere modificanti o istituenti norme regolamentari nonché delle leggi fondamentali dell'istituto condominiale.
Nel condominio che sia privo di regolamento, chiunque dei condòmini o l'Amministratore potrà assumere l'iniziativa per una stesura ed approvazione sentita, preferibilmente, l'associazione sindacale della proprietà immobiliare.
In ogni caso l'Amministratore promuover à e garantir à la corretta e compiuta conoscenza dei diritti e doveri individuali e collettivi

Articolo 2
Ogni condomino avrà copia delle polizze assicurative riguardanti lo stabile; esse saranno corredate da note esplicative redatte dall'amministratore o da un esperto.
Avrà inoltre conoscenza, nei loro elementi essenziali, dei rapporti continuativi esistenti tra il Condominio ed i terzi o i dipendenti (portiere, terzo responsabile ecc.).
II - TRASPARENZA NELLE DECISIONI
Articolo 3
Le Assemblee saranno convocate nello scrupoloso rispetto delle norme vigenti e con l'adozione di tutti i possibili accorgimenti atti a consentire la concreta partecipazione di tutti gli aventi diritto.
Articolo 4
L'avviso di convocazione dell'Assemblea riporterà un ordine del giorno facilmente leggibile: esso sarà corredato del materiale illustrativo necessario per favorire una libera discussione ed una consapevole decisione da parte di tutti.
In ogni caso saranno inviati i bilanci e le ripartizioni millesimali delle spese.
Articolo 5
La discussione sui vari punti all'ordine del giorno sarà preceduta da una sintetica relazione dell'Amministratore o di un suo delegato con la quale si esporranno i termini della questione da decidere, avendo cura di tenere distaccati i fatti dalle opinioni personali.
Articolo 6
Ognuno avrà diritto di parola e di replica per il periodo di tempo concordato. All'occorrenza l'Assemblea stabilir à un regolamento idoneo a garantire il proficuo svolgimento della riunione.
Articolo 7
Il verbale di assemblea dovrà essere preferibilmente redatto contestualmente al suo svolgimento e riportare sinteticamente tutto quanto accaduto.
Il contenuto delle decisioni dovrà essere espresso in modo chiaro ed inequivocabile.
Per ogni votazione, cui dovrà essere specificamente sottoposto ogni argomento all'ordine del giorno, si dovrà :
- indicare se approvato oppure non;
- riportare il numero dei voti favorevoli, contrari ed astenuti con l'indicazione dei relativi millesimi. Dei contrari ed astenuti, o di altri che ne facciano richiesta, andranno altresì trascritti anche i nominativi.
Del verbale andrà data lettura alla fine della riunione o al pi ù tardi, all'inizio della successiva.
In ogni caso sarà valido solo se sottoscritto almeno dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.
Articolo 8
Quando si intendono eseguire opere di manutenzione ordinaria o straordinaria o innovazioni e non vi siano ragioni di urgenza, verrà predisposto un capitolato, preferibilmente con l'assistenza di un tecnico, al quale le ditte appaltatrici contattate, dovranno conformarsi nella redazione dei preventivi, che dovranno essere almeno due.
Ogni condomino dovrà presentare all'Amministratore i preventivi di ditte a lui note o di sua fiducia, almeno tre giorni prima dell'Assemblea, in busta chiusa.
III - TRASPARENZA NELL' ESECUZIONE DELLE DELIBERE
Articolo 9
L'Amministratore relazionerà ad ogni Assemblea del lavoro fatto in ottemperanza alle delibere nonch é delle questioni di propria attribuzione eseguite o in corso di esecuzione.
Egli riferir à anche sui reclami dei Condòmini, sui provvedimenti adottati in proposito e sulle motivazioni che li sostengono. Nei casi di oggettiva urgenza egli ne dar à notizia individualmente per iscritto o in altra opportuna forma.
Articolo 10
L'Amministratore che venga a conoscenza di una passata delibera non eseguita e non sospesa o revocata legittimamente, dovrà sottoporla, nel pi ù breve tempo possibile, a nuova apposita conferma.
IV - TRASPARENZA NELLA CONTABILITA'
Articolo 11
L'Amministratore per ogni condominio aprir à un apposito conto corrente bancario o postale intestato allo stesso, comunicandone tempestivamente i relativi dati ai Condòmini.
Tutte le operazioni contabili (entrate/uscite) saranno effettuate tramite tale conto i cui estratti mensili dovranno essere allegati alle pezze giustificative del bilancio annuale di gestione.
Articolo 12
Su appuntamento l'Amministratore consentir à la verifica su tutti i problemi della gestione contabile ai Condòmini interessati, o loro delegati, richiedenti.
Articolo 13
L'amministrazione dovrà essere ordinata e completa, svolta a partita doppia o metodo computerizzato equivalente. In ogni caso nel pieno ed assoluto rispetto della normativa fiscale e tributaria vigente. In ogni bilancio consuntivo dovrà essere chiaramente indicato l'utile o la perdita dell'esercizio di riferimento insieme al riepilogo generale della situazione contabile di ciascun Condominio.
Articolo 14
L'assemblea ordinaria, per rinnovo del mandato insieme all'approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo, dovrà essere convocata improrogabilmente entro 90 gg. dalla scadenza dell'esercizio annuale di riferimento. Nella relativa convocazione dovranno essere chiaramente indicati giorni, orari e luogo di consultazione dell'intera contabilità dei suddetti bilanci.
Articolo 15
Salvo casi di particolare complessità e/o gravità , il passaggio delle consegne tra l'Amministratore uscente (dimissionario - non confermato - revocato) ed il suo subentrante, dovrà essere concordata con tempestività ed avvenire comunque non oltre 30 gg. dalla cessazione del mandato.
In caso di contestazione sulla sostituzione, l'Amministratore aderente all'associazione " SESAMO " s'impegna a richiedere subito l'arbitrato dell'Associazione.
Al passaggio delle consegne fra gli Amministratori e sottoscrizione del relativo verbale potranno essere presenti i Condòmini interessati che ne avranno fatta richiesta.
L'Amministratore uscente pagherà una penale di £ . 200.000 per ogni giorno d'ingiustificato ritardo nelle consegne oltre il 30 ° giorno dalla cessazione del suo mandato.
V - TRASPARENZA SUL COMPENSO DELL' AMMINISTRATORE
Articolo 16
L'Amministratore percepir à un compenso articolato secondo la qualità e l'intensità dell'attività svolta e responsabilità assunta.
Ne rediger à un prospetto (vedere allegata bozza) che presenterà all'Assemblea e far à parte integrante della delibera di nomina e sarà consegnato a tutti i Condòmini.
VI - CONSIGLIO DI CONDOMINIO
Articolo 17
La collaborazione fra l'Amministratore ed il Consiglio di Condominio sarà improntata all'assoluta reciproca disponibilità e rispetto dei ruoli e compiti. Statutari per il Consiglio, legali per l'Amministratore
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PIETRA SU PIETRA
Pietra Su Pietra n° 3/2009
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