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Interessante sentenza emessa dal Tribunale CIvile di Fermo

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INTERESSANTE SENTENZA EMESSA DAL TRIBUNALE CIVILE DI FERMO
Il Giudice monocratico è intervenuto in un giudizio avente ad oggetto la richiesta di esecuzione in forma specifica di preliminare di vendita immobiliare
Con decisione n° 419 del del 7 settembre 2007, il Giudice monocratico del Tribunale civile di Fermo è intervenuto in un giudizio avente ad oggetto la richiesta di esecuzione in forma specifica di preliminare di vendita immobiliare ai sensi dell'art. 2932 del codice civile, e quindi di sentenza che avesse trasferito il diritto di proprietà in capo al promittente acquirente.
 
Il Giudice ha statuito che “non essendo stata sanata neppure in questa sede la mancanza della indicazione nel preliminare degli estremi della concessione edilizia o l'attestazione dell'epoca di costruzione dell'immobile, ai sensi dell'art. 40 L. 47/1985, non può essere accolta la domanda avanzata in via principale, ai sensi dell'art. 2932 cc.
In assenza di dichiarazione, nel contratto preliminare o in un  atto successivamente prodotto in giudizio, degli estremi della concessione edilizia, ed in mancanza di allegazione della domanda di concessione in sanatoria, con gli estremi del versamento delle prime due rate della relativa oblazione, il giudice non può pronunciare sentenza di trasferimento coattivo di diritti reali su edifici o loro parti, prevista dall'art. 2932 cc perchè l'art. 40 comma secondo della legge 28 febbraio 1985 n. 47, che richiede le predette dichiarazioni o allegazioni, a pena di nullità, per la stipulazione degli atti tra vivi aventi per oggetto diritti reali ( che non siano di servitù o di garanzia ) relativi ad edifici o loro parti indirettamente influisce anche sui presupposti necessari per la pronuncia della sentenza di cui all'art. 2932 cc, che, avendo funzione sostitutiva di un atto negoziale dovuto, non può realizzare un effetto maggiore e diverso da quello che sarebbe stato possibile alle parti o un effetto che, comunque, eluda le norme di legge che governano, nella forma e nel contenuto, l'autonomia negoziale delle parti.
Il limite predetto non può essere superato dalla astratta possibilità della successiva sanatoria della nullità, prevista, per i contratti, dal quarto comma dell'art. 40 data l'evidente incompatibilità tra l'istituto della c.d. conferma dell'atto nullo, previsto da questa disposizione, e le peculiari caratteristiche della sentenza e l'autorità del giudicato che questa è necessariamente destinata ad acquistare”.
 
Il principio che è stato ribadito è quello contenuto nella sentenza della Cass. Sez. 2a n. 1199 dell'8 febbraio 1977 che rappresenta una pietra miliare in questo particolare settore della vita del bene immobile.
 
Costituita la Commissione Legale dell'ASPPI Marche
Si è costituita lo scorso 15 dicembre 2007, a Fermo presso la sede provinciale dell'Asppi, la commissione legale del regionale delle Marche.
I legali sono stati nominati responsabili di alcuni settori ritenuti strategici per la politica della casa per la nostra associazione.
In particolare, sono stati nominati  Giorgio  Canali di Ancona ai  rapporti con l'assessorato regionale alla casa, Simona Di Luca di Porto s. Giorgio al catasto, finanziaria e class action, Fabrizio Illuminati di Jesi ai muti bancari, Giada Illuminati all'archivio, informatizzazione e procedure esecutive di rilascio, Francesco Mandelli di Pesaro ai contratti di locazione ad uso abitativo e Commissioni prefettizie, Elisabetta Pierdominici alla stipula degli accordi dei contratti di locazione a canone concordato e Sandro Serena ai contratti di locazione ad uso diverso dall'abitativo.
Quest'ultimo è stato indicato anche quale coordinatore della commissione legale che sarà itinerante e si riunirà con frequenza bimestrale.
Il fine che si prefigge la commissione è quello di produrre, per ogni settore opportunamente approfondito, un elaborato scritto  da utilizzare come testo nel dibattito più ampio da svolgere all'interno della nostra associazione.
 
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