Finanziaria, le novità per la casa
Prorogato il bonus del 36%. IVA al 10%
Con l’approvazione della Legge 296/2006 (Finanziaria per il 2007) sono state introdotte, in campo fiscale, molte novità interessanti alcune delle quali riguardano in modo particolare i proprietari di immobili.
Innanzitutto verranno esaminate, molto brevemente, le disposizioni che interessano più da vicino i proprietari di casa per poi accennare alle novità che riguardano la generalità dei contribuenti.
Immobili e fisco
Anche per il 2007 è stata prorogata l’agevolazione riguardante gli interventi di recupero del patrimonio edilizio; in particolare, la detrazione Irpef del 36% e l’aliquota Iva agevolata del 10%.
Non sono ricompresi nella disposizione di proroga:
1.gli interventi di restauro, ristrutturazione e risanamento conservativo riguardanti interi fabbricati eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare;
2.gli interventi di manutenzione e salvaguardia dei boschi dal rischio di dissesto idrogeologico.
Un’ulteriore novità introdotta con il decreto Bersani riguarda il limite massimo di spesa detraibili che è posto pari a 48.000,00 € ed è riferito solo ed esclusivamente alla singola unità immobiliare.
Modifiche alla disciplina dell’Ici
Il disposto normativo contenuto nella legge finanziaria per il 2007 tende a dare attuazione alle norme introdotte in agosto 2006, per effetto della conversione in legge del Decreto n. 223 del 2006, in base alle quali la liquidazione dell’Ici dovrà essere ricompresa nella dichiarazione dei redditi.
In particolare, è stato previsto che, a decorrere dall’anno 2008, nella dichiarazione dei redditi presentata dai contribuenti Irpef, per ciascun fabbricato, deve essere specificato:
•Oltre all’indirizzo anche l’identificativo dell’immobile stesso costituiti dal codice del comune, dal foglio, dalla sezione, dalla particella e dal subalterno;
•L’importo dell’imposta comunale pagata l’anno precedente.
Grazie all’introduzione dei suddetti dati in dichiarazione dei redditi l’Agenzia delle Entrate, tramite verifica ex art. 36 bis del Dpr 600/1973, sarà in grado di fornire ai comuni, relativamente a ciascun contribuente, un dettagliato confronto fra quanto dichiarato e quanto versato, così da contribuire favorevolmente all’attività di liquidazione svolta dal comune ai sensi dell’art. 11 del Decreto Ici.
Per quanto riguarda, invece, il periodo d’imposta 2006, quindi la dichiarazione dei redditi che dovrà essere presentata nel corso del 2007, la legge finanziaria prevede la sola indicazione dell’importo dell’Ici dovuta con riferimento a ciascun fabbricato.
In materia di dichiarazione Ici, è opportuno segnalare che, la legge finanziaria ha reintrodotto l’obbligo dichiarativo in tutti i casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell’imposta dipendono da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste per l’invio del modello unico informatico; inoltre, è stata prevista, attraverso il comma 175, la soppressione della comunicazione ai comuni, ciò vuol dire che ogni qualvolta occorrerà fare una comunicazione al comune dov’è situato l’immobile occorrerà farlo attraverso la redazione di una dichiarazione ici.
In tema di accertamento i commi 161 e successivi prevedono, in relazione agli atti di accertamento sia in rettifica che d’ufficio, un nuovo termine entro il quale notificare gli atti impositivi fissato al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui doveva essere posto in essere l’adempimento dichiarativo e/o del versamento dell’imposta dovuta.
Sempre ai fini Ici è previsto che per chiedere il rimborso delle imposte versate e non dovute il contribuente può chiedere il rimborso entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione delle somme.
Detrazioni per i canoni di locazione sostenuti per motivi di studio
E’ stata prevista una nuova detrazione del 19% delle spese sostenute per i canoni di locazione dipendenti da contratti stipulati da studenti iscritti all’università, con un massimo di spesa riconosciuta pari a € 2.633,00 quindi un risparmio d’imposta pari al massimo a 500,00 €.
Tuttavia per poter beneficiare della detrazione occorre che:
•l’università sia ubicata in un comune diverso da quello di residenza dello studente, con una distanza di almeno 100 km e comunque in una provincia diversa;
•l’unità immobiliare deve essere situata nel comune dove ha sede l’università o nei comuni limitrofi;
•il contratto di locazione deve essere stipulato ai sensi della legge 9/12/1998 n. 431, ciò vuol dire che può trattarsi sia di un contratto transitorio, che di un concordato o anche di un contratto a canone libero.
Premiato il risparmio energetico
Con le disposizioni contenute nei commi da 344 a 349 della legge finanziaria sono state introdotte una serie di agevolazioni di natura temporanea per la realizzazione di interventi finalizzati all’ottenimento del risparmio energetico.
In particolare, sono state previste delle detrazioni d’imposta da attribuire in misura pari al 55% delle spese sostenute dal contribuente nel 2007, con importi massimi di spesa che però variano in funzione dell’intervento effettuato, e con obbligo di ripartizione in tre anni con rata costante.
Prima di analizzare nel dettaglio la disciplina relativa a ciascun intervento, si rilevano altri elementi comuni:
•Da un punto di vista procedurale trovano applicazione le modalità previste per la richiesta della detrazione del “36%” relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio;
•Occorre un’asseverazione, da parte di un tecnico abilitato, che attesti la rispondenza dell’intervento ai requisiti previsti dalla legge;
•E’ necessario, inoltre, acquisire una certificazione energetica dell’edificio di cui al decreto n. 192/2005 oppure un “attestato di qualificazione energetica” predisposto e asseverato da un professionista abilitato.
•Infine, entro il 28 febbraio 2007 saranno emanati i decreti attuativi in merito alle suddette agevolazioni.
Riqualificazione energetica degli edifici
Il comma 344 riconosce al contribuente una detrazione del 55% degli importi pagati nell’anno 2007, fino ad un importo massimo di spesa pari a 181.000,00 € e quindi una detrazione massima di € 100.000,00 da ripartire in tre quote annuali, per spese effettuate in relazione ad interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti e finalizzati al conseguimento di un livello di risparmio energetico individuato dallo stesso comma 344.
Il successivo comma 345 si occupa delle spese, sempre sostenute nell’anno 2007, per interventi finalizzati alla riduzione delle perdite d’energia attraverso pareti, pavimenti, solai e finestre, prevedendo una detrazione d’imposta sempre del 55% degli importi rimasti a carico del contribuente e stabilendo un valore massimo della detrazione pari a 60.000,00 € da suddividere in tre anni. L’importo massimo della spesa sulla quale calcolare l’ammontare della detrazione è pari a 109.000,00 €.
Incentivi per il solare termico
In base al comma 346 beneficiano di una detrazione d’imposta del 55% dell’importo speso nel corso del 2007 coloro che hanno effettuato degli interventi relativi all’installazione di pannelli solari per la produzione d’acqua calda sia per usi domestici che industriali.
La detrazione è riconosciuta fino ad un valore massimo di 60.000,00 € ed è fruibile nell’arco di tre anni, ciò vuol dire che l’importo massimo delle spese agevolabili è pari a circa 109.000,00 €.
Caldaie ad elevata efficienza
Con il comma 347 si riconosce un’ulteriore detrazione d’imposta, per un importo massimo riconosciuto pari a 30.000,00 € da ripartire sempre in 3 anni, delle spese sostenute nel corso dell’anno 2007, relative ad interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione.
Incentivi per l’acquisto di frigoriferi
Con il comma 353 si riconosce una detrazione d’imposta, che non potrà essere superiore a € 200, pari al 20% delle spese effettuate nel 2007 in relazione alla sostituzione di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni con analoghi apparecchi di classe energetica non inferiore ad A+.
Si fa presente che la norma riconosce il beneficio in relazione a ciascun apparecchio sostituito e ciò vuol dire che è possibile beneficiare della detrazione massima di 200,00 € per ogni apparecchio sostituito.
Incentivi per l’acquisto di TV digitali
Il comma 357 prevede la possibilità di riconoscere una detrazione d’imposta del 20% da calcolare su un ammontare massimo di spesa pari a 1.000,00 € per l’acquisto, effettuato nel 2007, di un apparecchio televisivo dotato anche di sintonizzatore digitale integrato.
La detrazione è riconosciuta in relazione all’acquisto di un solo apparecchio e non può essere superiore a 200,00 €.
Altre novità (in pillole)
Scontrino parlante
A decorrere dal 1 luglio 2007, ai fini della detrazione o deduzione delle spese sanitarie per acquisto di medicinali, le stesse dovranno essere certificate da fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e l’indicazione del codice fiscale del destinatario.
Tuttavia, fino al 31 dicembre 2007, il codice fiscale potrà essere riportato a mano sullo scontrino fiscale direttamente dall’acquirente nel caso in cui l’acquirente non sia il destinatario del farmaco e per questa ragione può anche non conoscere il codice fiscale di quest’ultimo.
Detrazione per il PC dei docenti
Il comma 296 introduce, limitatamente al periodo d’imposta 2007, una specifica detrazione dall’imposta lorda per i docenti delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado e per il personale docente delle università statali per l’acquisto di un personal computer nuovo di fabbrica.
Detrazione per l’attività sportiva
All’interno dell’art. 15 del Tuir è stata aggiunta la lettera i-quinquies che prevede che le spese sostenute dal contribuente per l’iscrizione annuale e l’abbonamento ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica, e rispondenti alle caratteristiche che saranno individuate con apposito decreto, fruiscono della detrazione d’imposta pari al 19% dell’importo speso fino ad un massimo di spesa pari a 210,00 € quindi una detrazione al massimo pari a 40,00 €.
Per poter beneficiare della detrazione occorre che le spese per l’attività sportiva dilettantistica riguardino ragazzi di età compresa tra i 5 e i 18 anni.
Autovetture per i soggetti portatori di handicap
Rispondono alla finalità di evitare abusi nella fruizione delle agevolazioni fiscali per i soggetti portatori di handicap le disposizioni contenute nei commi 36 e 37; in particolare, con tali previsioni normative si intendono riconoscere le agevolazioni fiscali, relative agli automezzi utilizzati esclusivamente per la locomozione dei soggetti di cui sopra, solo nel caso in cui detti mezzi vengano utilizzati esclusivamente o prevalentemente a beneficio dei soggetti disabili.
A questo punto è subito chiaro che l’aspetto maggiormente problematico di questa previsione normativa, contenuta nel comma 36, riguarda la prova dell’utilizzo esclusivo o prevalente dell’autoveicolo a beneficio del soggetto disabile poiché si tratta di una situazione di fatto che può essere verificata solo sul campo.
Risulterà, invece, di più semplice applicazione la disposizione normativa contenuta nel comma 37 che prevede la decadenza dalle agevolazioni fiscali legate all’acquisto dell’autovettura nell’ipotesi in cui l’interessato (o il familiare cui è a carico) dopo aver acquistato l’autovettura la rivenda ad altro soggetto prima del decorso di due anni.
La decadenza riguarderà:
•l’Iva del 16% non versata all’atto dell’acquisto;
•la detrazione irpef eventualmente fruita;
•le tasse automobilistiche non pagate.
Assegno di mantenimento all’ex coniuge
Rientra nel novero dei controlli incrociati sulle persone fisiche la disposizione contenuta nel comma 63 riguardante l’assegno di mantenimento corrisposto all’ex coniuge.
Già a partire dalla prossima dichiarazione dei redditi (Mod. Unico 2007 e 730/2007 anno d’imposta 2006) i soggetti passivi Irpef che deducono dal reddito complessivo somme per assegni periodici, con esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, corrisposti all’ex coniuge dovranno indicare il codice fiscale del soggetto beneficiario delle somme.
Detrazione per le spese di frequenza degli asili nido
Solo ed esclusivamente per le rette pagate nel 2006 si può fruire della detrazione del 19% da calcolare su un ammontare massimo di spesa pari a 632,00 € per ogni figlio che frequenta un asilo nido sia esso pubblico che privato.
Si fa presente che la detrazione compete sulle spese pagate nel 2006, a prescindere dall’anno scolastico di riferimento, e documentate da fattura, bollettino postale o bancario, ricevuta o quietanza di pagamento.
Detrazione spese per badanti
E’ stata introdotta una nuova detrazione d’imposta pari al 19% delle spese sostenute dal contribuente per gli addetti alla propria assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana. Si tratta degli stessi oneri che, per gli anni d’imposta 2005 e 2006, erano considerati come oneri deducibili dal reddito complessivo. Sono state mantenute le stesse condizioni di spettanza, ancorché per le spese sostenute a partire dal 1 gennaio 2007 il beneficio assume la natura di detrazione, non più quella di onere deducibile. In particolare, la detrazione riconosciuta del 19% viene calcolata su un ammontare massimo di spesa pari a 2.100,00 € sempreché il reddito complessivo del soggetto non supera l’importo di 40,000,00 €.

































