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Convenzioni PEEP da rivedere

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Si verificano problemi con la vendita di alloggi ottenuti in edilizia convenzionata

La Legge Finanziaria del ’99 ha previsto la possibilità di trasformare il diritto di superficie in proprietà
 
E’ portato all’attenzione dell’Asppi da parte di diversi associati un problema che, rispetto ad esigenze di vendita di un alloggio ottenuto in edilizia convenzionata, diventa in alcuni casi di stringente attualità. Spesso la necessità di vendere dopo molti anni l’abitazione per mutate condizioni familiari, come la nascita di figli e nipoti o la necessità di trasferirsi per lavoro, costringe a svendere o a commettere illeciti come quello di pattuire una parte della cifra di compravendita in nero.
 
La Legge finanziaria del ’99 (n. 448 del 23 dicembre 1998) consentiva, all’articolo 46, di riscattare le abitazioni in aree Peep-Piano per l’Edilizia Economico Popolare, trasformando il diritto di superficie in proprietà, dietro pagamento di un corrispettivo. Il medesimo articolo prevedeva anche che si potessero stipulare convenzioni tra Comune e privato con le modalità previste dall’articolo 8 della Legge n. 10 del 1977, con una durata “pari a quella massima prevista dalle citate disposizioni della Legge n. 10 del 1977 diminuita del tempo trascorso tra la data della stipulazione della convenzione che ha accompagnato la concessione del diritto di superficie e quella di stipulazione della nuova convenzione”.
 
La durata di validità delle convenzioni era prevista dall’articolo 8 della Legge 10, tra un minimo di 20 anni ed un massimo di 30 anni.
 
I prezzi convenzionati tra Comune e privati, che erano giustamente più bassi, visti i minori oneri sostenuti dai privati, sono diventati col tempo abissalmente più bassi e senza più alcun riferimento al mercato che nel corso degli anni ha avuto aumenti travolgenti. Ci troviamo ora in una situazione, per certe realtà, in cui i prezzi convenzionati sono ben al di sotto della metà di quelli di mercato. Questa situazione fa spesso maturare risoluzioni “all’italiana”, con abbondante ricorso a soluzioni non legittime, ma spesso unica “scappatoia” per chi si trova nelle condizioni di dover alienare l’alloggio prima della scadenza della propria convenzione.
 
Una soluzione possibile, senza costi, né per lo Stato né per i Comuni, ma con l’effetto di eliminare fenomeni di elusione e di incrementare le attività di compravendita con relativi benefici erariali, potrebbe essere quella di rendere attuali i prezzi convenzionati, ma l’operazione è estremamente complessa per le variazioni del mercato ed anche per le differenziazioni esistenti da zona a zona del territorio. La cosa più semplice passa attraverso un emendamento alla Legge Finanziaria della una modifica del contenuto dell’articolo 46 della Finanziaria del 1999, riducendo la convenzione a 20 anni rispetto ai 30 previsti. In questo modo si darebbe risposta a quei casi di convenzioni stipulate da maggior tempo e quindi con prezzi lontanissimi dalla realtà commerciale odierna e con situazioni familiari evoluti e necessitanti dell’alienazione dell’alloggio.
 
L’emendamento possibile potrebbe essere:
“L’articolo 46 lettera a) della Legge 23 dicembre 1998 (Legge Finanziaria 1999) è modificato come segue: a) per una durata di 20 anni diminuita del tempo trascorso fra la data di stipulazione della convenzione che ha accompagnato la concessione del diritto di superficie o la cessione in proprietà delle aree e quella di stipulazione della nuova convenzione”.
 
Asppi porta all’attenzione di dirigenti ed associati una esigenza che è reale e che, a conti fatti, potrebbe portare benefici senza alcun aggravio, né commettere ingiustizie, rispetto a convenzioni studiate per andamenti di crescite immobiliari normali.
 
La preparazione dei provvedimenti sulla casa da parte del Governo (il “Piano-casa”) e la prossima discussione parlamentare su di essi potrebbe essere l’occasione più opportuna per introdurre tali modifiche.
 
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