Edilizia al centro del testo unico sulla sicurezza nei luogji di lavoro
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Abbiamo parlato con Luigi di Fazio, Presidente di FederAbitazione-Confcooperative Lazio della nuova legge
«Bisogna puntare sulla salubrità degli edifici, e ciò comporta un’attenta selezione dei materiali con cui entrano in contatto lavoratori e proprietari»
Dallo scorso 15 maggio è entrato in vigore il Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, ossia il Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, che attua l’art. 1 della Legge n. 123 del 3 agosto 2007. Contestualmente è avvenuta l’abrogazione delle norme sancite dallo storico D.Lgs. 626/1994 e dai provvedimenti satellite.
Il campo di applicazione della nuova normativa si configura come più ampio rispetto a quello previsto dal D.Lgs. 626, in quanto definisce meglio i soggetti destinatari degli obblighi di sicurezza e meccanismi di delega di funzioni, stabilisce regole più ferree per la tenuta della documentazione relativa alla tutela dei lavoratori, inasprisce le sanzioni per l’inosservanza delle regole di prevenzione e protezione.
Gli articoli che compongono il testo sono 306, suddivisi in 13 titoli, e 51 gli allegati tecnici. Il decreto dell’aprile 2008 ha di fatto inglobato in un’unica soluzione le norme che finora dettavano regole nell’ambito della sicurezza lavorativa. Si tratta del DPR 27 aprile 1955, n. 547 sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro; del DPR 7 gennaio 1956 n. 164 sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni; DPR 19 marzo 1956, n. 303 sull’igiene del lavoro, fatta eccezione per l’articolo 64; del D.Lgs. 15 agosto 1991, n. 277 sul rischio chimico, fisico e biologico; del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 sul miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro; del D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 493 sulla segnaletica di sicurezza; D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494 sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili; D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 187 sull’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti da vibrazioni meccaniche; dell’articolo 36 bis, commi 1 e 2 del decreto legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 5 agosto 2006 n. 248 (“pacchetto Bersani”); degli articoli 2, 3, 5, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 123 sul riassetto e riforma della normativa sulla salute e sicurezza sul lavoro. Restano invece in vigore il DM 10/3/98 sulla prevenzione incendi, il D.Lgs. 151/01 in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità e gli Accordi Stato-Regioni sulla formazione per RSPP, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.
Secondo quanto prescritto dalla legge lo scorso 28 luglio sono scaduti i termini per l’aggiornamento della valutazione dei rischi e del documento di sicurezza con i nuovi criteri. Entro il 26 aprile 2010 dovranno invece essere ottimizzate le disposizioni relative alle radiazioni ottiche artificiali, mentre entro il 20 aprile 2012 si dovrà provvedere ad ottemperare alle disposizioni relative ai rischi di esposizione a campi elettromagnetici.
Nei suoi aspetti generali il D.Lgs 81 prevede alcune novità: estensione delle norme a tutti i settori di attività, privati e pubblici, a tutte le tipologie di rischio (es. quelli collegati allo stress lavoro-correlato, lavoratrici in stato di gravidanza nonché quelli connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri stati) e a tutti i lavoratori e lavoratrici (subordinati e autonomi in qualsiasi forma, es. contratti di somministrazione, lavoratori a distanza, ecc.); valutazione dei rischi, le cui modalità di redazione del documento variano a seconda del livello occupazionale: fino a 10 dipendenti ove non vengano svolte attività lavorative che presentino particolari profili di rischio i datori di lavoro potranno effettuare la valutazione dei rischi sulla base di procedure standardizzate (procedure definite da un prossimo decreto interministeriale che dovrà essere emanato entro il 31 dicembre 2010); sino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore dell’apposito decreto interministeriale e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012, i datori di lavoro possono autocertificare la valutazione dei rischi, ad eccezione delle attività nelle quali vige l’obbligo di istituzione del servizio di prevenzione e protezione interno; eliminazione e semplificazione di obblighi formali. Inoltre è stata rafforzata la formazione dei lavoratori, dei preposti, degli RLS e dei datori di lavoro che svolgono la funzione di RSPP; per questi ultimi è stabilita la frequentazione di corsi di formazione di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore (adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative) e di corsi di aggiornamento. Al fine di creare una nuova cultura in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, il D.Lgs introduce la facoltà per gli istituti scolastici, universitari e di formazione professionale di inserire in ogni attività di formazione professionale percorsi di istruzione con opportunità di finanziamento.
L’apparato sanzionatorio verte su un inasprimento dei provvedimenti, soprattutto se riferiti ai datori di lavoro che non provvedono all’effettuazione della valutazione dei rischi e alla nomina del RSPP (arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da 5.000 a 15.000 euro); è invece punibile con l’arresto da 6 mesi ad un anno la mancata valutazione dei rischi nelle imprese pericolose come i cantieri edili particolarmente complessi. Confermata la possibilità per gli organi ispettivi del Ministero del Lavoro di procedere alla sospensione dell’attività in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela e sicurezza sul lavoro.
Il D.Lgs 81/08 entra in vigore in un momento in cui si avverte sempre più la necessità di un innalzamento della soglia di attenzione nei confronti dei rischi che i lavoratori corrono ogni giorno. Il settore dove avvengono il maggior numero di incidenti sul lavoro è sicuramente quello edile, dove a volte, pur nel rispetto delle prescrizioni che impongono di indossare caschetto e scarpe antinfortunistica, non si riescono ad evitare vere e proprie tragedie. Diventa a questo punto fondamentale adottare norme ferree, che consentano un calo significativo del fenomeno. Abbiamo commentato l’introduzione del nuovo Testo unico sulla sicurezza con Luigi Di Fazio, Presidente di Federabitazione Lazio, l’organismo regionale di Confcooperative che fornisce assistenza specifica e mirata alle Cooperative di abitazione.
Come considera l’idea di accorpare in un unicum i decreti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro?
“Dare vita ad un testo unico sulla sicurezza sui luoghi di lavoro è stato sicuramente un fatto positivo e come cooperative ne stiamo dando la massima rilevanza, in quanto ci vede direttamente coinvolti. È compito di ogni presidente tutelare la salute dei lavoratori, con un’attenta opera di vigilanza e di verifica che deve essere fatta a monte”.
La parola d’ordine sembra essere “controllo serrato”…
“Il D.Lgs 81/08 presenta sicuramente delle norme più stringenti rispetto al passato 626/94. Si rendono necessari controlli e verifiche che guardino anche alla formazione, in modo tale ta scongiurare quanti più rischi possibili. Non basta andare presso le imprese e chiedere il certificato della Camera di Commercio o il DURC. Con questo decreto noi cooperative abbiamo una responsabilità in più: assicurarci che l’impresa svolga bene il suo lavoro. Chi non fa prevenzione o sicurezza fa un lavoro contro la legge”.
Nelle nostre aziende oggi lavora un gran numero di stranieri. Un approccio più attento con essi rafforza le dinamiche della sicurezza?
“Il numero consistente di lavoratori stranieri nelle cooperative fa sì che si debba procedere in modo più capillare nel confronto con essi. La formazione in questo assume un carattere importante. In molte aziende occorre avere a disposizione un interprete che possa spiegare a chi non parla l’italiano le procedure, i rischi, il significato della segnaletica antinfortunistica. Chi infatti non conosce la lingua potrebbe incorrere inconsapevolmente in uno o più rischi”.
L’uso di materiali biocompatibili, ad esempio nell’edilizia, tutela parimenti la salute dei lavoratori che vi entrano in contatto e quella degli utenti, che possono godere di una qualità della vita più alta…
“Questa è l’idea che sta alla base del concetto di Casa ecologica, che deve migliorare la qualità della vita di chi ci abita ma che permette una maggiore serenità anche a chi entra in contatto con determinati materiali. Bisogna puntare sulla salubrità degli edifici, e ciò comporta un’attenta selezione dei materiali come il legno, l’argilla cruda, l’argilla cotta, la pietra, la calce, il sughero, la fibra di cellulosa, le fibre vegetali ed animali, oltre a pitture, collanti e trattamenti di origine animale, vegetale e minerale”.
Federabitazione, e quindi Confcooperative, come intende assistere gli associati e i lavoratori alla luce dell’introduzione delle nuove norme?
“Abbiamo intenzione di organizzare, in tutte e cinque le province del Lazio dei seminari, attraverso i quali esperti professionisti possano mettere a disposizione di chi ne abbia bisogno le proprie conoscenze e fare da guida nell’interpretazione della legge. Assolvere alle prescrizioni è l’unico modo per garantire ai lavoratori sicurezza. Sarà nostro compito vigilare affinché questo avvenga e passare da una semplice valutazione ad una vera e propria gestione del rischio.”.

































