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Elettrosmog, più poteri ai Comuni

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Elettrosmog, più poteri ai Comuni

La legge quadro n. 36/2001 sulla protezione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elet-tromagnetici costituisce un provvedimento che presenta a tutt’oggi una valida impostazione di base in termini di finalità generali, procedure e strumenti di pianificazione e controllo.

Tuttavia la legge quadro evidenzia, in alcuni aspetti essenziali, indeterminatezza  e generalità e, in relazione ad altri prevede un rinvio applicativo a provvedimenti governativi che sino ad oggi, in parte, non sono stati ancora emanati e, in parte, risultano carenti ed insufficienti.

In primo luogo risulta indispensabile ed urgente, per rendere efficaci le sanzioni previsti dalla legge in esame, l’individuazione degli organi competenti ad applicare  le sanzioni amministrative pecu-niarie in caso di accertato superamento dei limiti di esposizione o dei valori di attenzione così come, invano,  previsto dai DPCM del luglio 2003 (art. 15, comma 3).

Accanto all’esigenza di una integrazione della legge quadro, al fine di renderne effettive le prescri-zioni, risultano inoltre indispensabili anche talune modifiche della legge medesima.

Nella fattispecie, una delle lacune più gravi della legge quadro n. 36/2001 è rappresentata dalla in-sufficiente disciplina della potestà regolamentare degli enti locali prevista dall’art. 8, comma 6, con particolare riferimento alla facoltatività della disciplina locale che, in sostanza, ha sottratto questo settore dall’obbligo della pianificazione e regolamentazione locale.

Lo scorso mese di dicembre, a distanza di cinque anni dall’approvazione della legge 36/2001 , in un contesto sociale sempre più caratterizzato da un indiscriminato aumento degli impianti per telefonia mobile, il Senatore Felice Casson ha presentato il disegno di legge n. 1077 recante il titolo “La competenza dei Comuni a tutela della salute e dell’ambiente in materia di impianti di trasmissione radiotelevisiva e di impianti di telefonia mobile”.

Quanto alle finalità del provvedimento afferma il senatore Casson “il disegno di legge …..si basa sui principi di precauzione, trasparenza e condivisione. Esso ha la finalità di definire le norme re-golamentari per perseguire in via prioritaria la prevenzione e la tutela sanitaria della popolazione dall’esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, nonché la salvaguardia dell’ambiente e la tutela del paesaggio, coordinandole con quelle relative alla pianificazione terri-toriale ed urbanistica locale”.

Veniamo ora ad esaminare, a seguito di una prima lettura, gli elementi caratterizzanti il provvedi-mento in esame.

In primis, va rilevato che il disegno di legge trova applicazione in relazione a tutti gli impianti, i si-stemi e gli apparecchi che possono determinare l’esposizione a campi elettrici, magnetici ed elet-tromagnetici, con frequenza comprese tra 0 e 300Ghz, con eccezione fatta per gli apparecchi ad uso domestico ed individuale, per l’esposizione intenzionale a tali campi per scopi diagnostici o di cura, per i servizi delle Forze Armate, di polizia, della protezione civile e per i servizi di emergenza sani-taria regionale purchè espletati nel rispetto dei limiti previsti dal DM 381/1998.

Passando al merito, va sottolineata la previsione di tre differenti aree nel cui ambito non è consenti-ta, in alcun modo, l’installazione di qualsiasi impianto tra quelli sopra indicati, incluse antenne per telefonia mobile ed elettrodotti.
Nella fattispecie viene introdotta la distinzione tra aree sensibili, ossia aree in cui si trovano scuole, ospedali, nonché siti destinati ad immobili ad uso residenziale, parchi urbani; aree caratterizzate dalla sussistenza di rischi sanitari per la contemporanea presenza di fattori di pericolo.

Viene altresì introdotta una zona di rispetto di 200 mt. circostanti le aree di cui sopra.
Vengono ridefiniti, nel senso di un sostanziale ampliamento, le competenze dei Comuni i quali, in contraddittorio con le società telefoniche, provvederanno alla disciplina dell’installazione, della modifica e dell’esercizio degli impianti radiotelevisivi e di telefonia mobile.

Gli stessi enti vengono obbligati a provvedere alla pubblicità delle richieste di concessione per l’installazione e la messa in esercizio, secondo le modalità e i termini previsti dai regolamenti co-munali, con la spedizione, nei dieci giorni successivi al deposito, delle suddette richieste ai consigli di quartiere competenti per territorio nonché ai proprietari degli immobili interessati dalle installa-zioni.

Ai soggetti interessati (anche nelle forme di comitati e associazioni riconosciute) viene riconosciuta la facoltà di presentare osservazioni, formulare richieste, depositare memorie e produrre documenti nonché, nell’ipotesi di sopralluoghi e verifiche, partecipare alle relative operazioni anche con tecni-ci da loro incaricati.

E’ previsto che, antecedentemente all’approvazione da parte del Consiglio Comunale, quest’ultimo provveda alla convocazione di un’assemblea pubblica nel corso della quale procedere alla presenta-zione del progetto di piano comunale.

Lo stesso disegno prevede l’istituzione, in ambito comunale, di un catasto degli impianti esistenti sul territorio, con obbligo in capo ai gestori di presentare ai Comuni documenti attestanti la localiz-zazione aggiornata degli impianti, le caratteristiche di questo ultimi, le riconfigurazioni e il mante-nimento di quelli in esercizio.

Da ultimo vengono riconosciute ai Comuni, di concerto con Province e Regioni, funzioni di vigi-lanza sugli impianti nonché il compito di favorire la ricerca e l’applicazione di tutte quelle tecnolo-gie che consentono di perseguire l’obiettivo di minimizzare le emissioni e di predisporre meccani-smi di monitoraggio periodico delle fonti emittenti.

Sempre ai Comuni viene attribuito il compito di favorire, negli ambiti territoriali di competenza, l’esecuzione di ricerche di carattere epidemiologico per garantire l’effettiva tutela della salute della collettività esposta a tali fonti, con particolare riguardo per la popolazione più debole.

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